Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sull’insolvenza di banche e società di intermediazione mobiliaredel 30 agosto 2012 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 3 Universalità
1Se è aperta una procedura di fallimento o di risanamento, questa si estende a tutti i beni patrimoniali realizzabili che appartengono alla banca in tale momento, indipendentemente dal fatto che si trovino in Svizzera o all’estero. 2Tutti i creditori nazionali ed esteri della banca e delle sue succursali estere sono autorizzati a partecipare, nella stessa misura e con gli stessi privilegi, alla procedura di fallimento o di risanamento aperta in Svizzera. 3Sono considerati beni patrimoniali della succursale svizzera di una banca estera tutti gli attivi in Svizzera e all’estero costituiti da persone che hanno agito per questa succursale. |