Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sull’insolvenza di banche e società di intermediazione mobiliaredel 30 agosto 2012 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 54 Vincolatività delle istruzioni impartite a una controparte centrale, un depositario centrale o un sistema di pagamento
1Sono misure che possono limitare la vincolatività giuridica di un’istruzione ai sensi dell’articolo 89 capoverso 2 della legge del 19 giugno 20151 sull’infrastruttura finanziaria (LInFi):
2Nella sua decisione, la FINMA dispone esplicitamente il momento a decorrere dal quale si applicano le misure di cui al capoverso 1. |