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Art. 13 Finanziamenti a terzi
1 Chi rivendica dei finanziamenti da parte dell’organizzazione per attività giusta l’articolo 12 deve inoltrare a quest’ultima, al più tardi entro il 31 marzo dell’anno seguente, una domanda motivata. L’organizzazione può stabilire le indicazioni che devono figurare nella domanda. 2 L’organizzazione elargisce finanziamenti a terzi soltanto nella misura in cui essi effettuano le attività in modo economico e appropriato. A tale scopo può condurre accertamenti. 3 L’organizzazione elargisce finanziamenti per attività giusta l’articolo 12 lettere a–d sulla base dei mezzi a disposizione. In questo contesto essa tiene conto in particolare della quantità e della qualità del vetro usato e del carico per l’ambiente prodotto da tali attività. |