Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitaledel 27 agosto 2014 (Stato 1° gennaio 2015) |
Art. 74 Valutazione dei patrimoni gestiti
1Per ogni investimento collettivo di capitale gestito deve essere determinato il valore dei patrimoni gestiti basandosi sulle regole di valutazione stabilite nelle prescrizioni legali del Paese di domicilio dell'investimento collettivo di capitale nonché, eventualmente, su quelle stabilite nei documenti pertinenti dell'investimento collettivo di capitale. 2L'importo computabile per la somma degli impegni derivanti dall'effetto leva viene calcolato in base all'approccio «Commitment II». 3Gli impegni all'investimento di cui all'articolo 1b capoverso 1 lettera d OICol1 sono dati dalla somma di tutti gli importi che l'investimento collettivo di capitale o la direzione del fondo può richiamare presso gli investitori in base a impegni vincolanti. 4Per valore nominale di un investimento collettivo di capitale ai sensi dell'articolo 1b capoverso 1 lettera d OICol si intende la somma degli impegni all'investimento meno i rimborsi già versati agli investitori. |