Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitaledel 27 agosto 2014 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 100 Inventario di fondi immobiliari
(art. 89 cpv. 1 lett. c e 90 LICol) 1L’inventario deve contenere almeno le posizioni seguenti:
2Per le costruzioni in diritto di superficie e gli oggetti in proprietà per piani questa indicazione deve figurare nell’inventario sia per ogni oggetto sia nel totale per ogni posizione di cui al capoverso 1 lettere a–d. 3Per ogni immobile l’inventario contiene le indicazioni seguenti:
4Nel caso di investimenti in valori mobiliari a breve termine a reddito fisso, in certificati immobiliari o in derivati, anche questi devono essere menzionati. 5Le ipoteche e gli altri impegni garantiti da ipoteche esistenti alla fine dell’anno nonché i prestiti e i crediti devono essere indicati menzionando le condizioni del tasso e la durata. 6Per ogni fondo immobiliare deve essere pubblicata una lista delle società immobiliari loro appartenenti, indicante la rispettiva partecipazione. 7Le posizioni nell’inventario devono figurare suddivise nelle tre categorie di valutazione di cui all’articolo 84 capoverso 2. Tutti gli oggetti d’investimento di una stessa categoria di valutazione possono essere riportati complessivamente per l’intero portafoglio immobiliare. |