Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitaledel 27 agosto 2014 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 3 Mutuatari e intermediari ammessi
1La direzione del fondo o la SICAV effettua le operazioni di prestito unicamente con mutuatari e intermediari di prim’ordine specializzati in questo tipo di operazioni e sottoposti alla vigilanza, come banche, broker e assicurazioni, nonché con controparti centrali e depositari centrali autorizzati e riconosciuti, che garantiscono un’esecuzione ineccepibile dei prestiti di valori mobiliari. 2La direzione del fondo o la SICAV deve ottenere il consenso scritto della banca depositaria qualora quest’ultima non partecipi al prestito di valori mobiliari né in quanto mutuatario, né in quanto intermediario. 3La banca depositaria può rifiutare il proprio consenso unicamente nel caso in cui non sia garantito che essa possa adempiere ai suoi obblighi legali e contrattuali di regolamento, custodia, informazione e controllo. |