Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitaledel 27 agosto 2014 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 34 Approccio «Commitment I»
1Per i fondi in valori mobiliari ai quali si applica l’approccio «Commitment I» è ammesso unicamente l’utilizzo di derivati in senso stretto. Questi possono essere utilizzati solo se, tenuto conto della copertura necessaria ai sensi del presente articolo, non producono un effetto leva sul patrimonio del fondo né corrispondono a una vendita allo scoperto. 2I derivati riducenti l’impegno devono essere coperti in permanenza dai sottostanti corrispondenti. Se il delta viene calcolato, può essere preso in considerazione per il calcolo dei sottostanti necessari. L’articolo 44 capoverso 3 è applicabile per analogia. 3Una copertura mediante altri investimenti è consentita se il derivato riducente gli impegni si fonda su un indice calcolato da un istituto esterno e indipendente. L’indice deve essere rappresentativo degli investimenti usati a scopo di copertura e deve esistere una correlazione adeguata tra l’indice e gli investimenti. 4Per i derivati aumentanti gli impegni, gli equivalenti dei sottostanti ai sensi dell’articolo 35 capoverso 2 devono essere coperti in permanenza mediante mezzi affini alla liquidità. 5Per mezzi affini alla liquidità si intendono:
6Le regole di compensazione ammesse e le operazioni di copertura a norma dell’articolo 36 capoversi 1, 2 e 4 possono essere prese in considerazione. Sono ammesse operazioni di copertura garantite da derivati sui tassi d’interesse. Le obbligazioni convertibili possono non essere prese in considerazione nel calcolo dell’impegno in derivati. |