Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitaledel 27 agosto 2014 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 42 Approccio modello: «stress test»
1Per i fondi in valori mobiliari devono essere simulate periodicamente, ma almeno una volta al mese, situazioni di mercato straordinarie («stress test»). 2Gli «stress test» devono inoltre essere effettuati se non può essere escluso un sostanziale cambiamento del risultato di tali test in seguito a un cambiamento del valore o della composizione del fondo in valori mobiliari oppure in seguito al cambiamento delle circostanze sul mercato. 3Tutti i fattori di rischio che possono influenzare in modo determinante il mantenimento del valore del fondo in valori mobiliari devono essere integrati negli «stress test». Un’attenzione particolare deve essere posta sui fattori di rischio che non sono presi in considerazione nel modello di misurazione del rischio o lo sono in modo incompleto. 4I risultati degli «stress test» effettuati e i provvedimenti che risultano necessari devono essere documentati in modo comprensibile. |