Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitaledel 27 agosto 2014 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 43 Approccio modello: deroghe e modifiche
1La FINMA può autorizzare deroghe alle prescrizioni degli articoli 38–42. 2Può autorizzare altri modelli di misurazione del rischio se garantiscono una protezione adeguata. 3Se sono previste modifiche nel modello di misurazione del rischio, del «backtesting» o degli «stress test», esse vanno sottoposte preventivamente all’approvazione della FINMA. |