Art. 52 Amministrazione delle garanzie
Nell’amministrare le garanzie la direzione del fondo, la SICAV o i rispettivi mandatari devono soddisfare i seguenti obblighi e requisiti: - a.
- devono diversificare adeguatamente le garanzie rispetto a Paesi, mercati ed emittenti. Una diversificazione degli emittenti è considerata adeguata se le garanzie detenute da un singolo emittente non superano il 20 per cento del valore netto di inventario. Una deroga è ammessa se le garanzie soddisfano i requisiti dell’articolo 83 capoverso 1 OICol1 o se sono soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione a norma dell’articolo 83 capoverso 2 OICol. Se più controparti prestano garanzie deve essere garantito un approccio aggregato;
- b.
- devono poter ottenere in qualunque momento, senza il coinvolgimento e l’approvazione della controparte, il potere e la facoltà di disporre delle garanzie ricevute in caso di insolvenza della controparte;
- c.
- non possono prestare, ricostituire in pegno, rivendere né reinvestire nell’ambito di un’operazione pensionistica o a copertura degli impegni relativi agli strumenti finanziari derivati le garanzie che sono state costituite in pegno o trasferite loro in proprietà. Possono investire le garanzie in contanti ricevute («cash collateral») solo nella rispettiva valuta come liquidità, in titoli di Stato di qualità elevata nonché direttamente o indirettamente in strumenti del mercato monetario di breve durata oppure utilizzarle per «reverse repo»;
- d.
- se accettano garanzie per oltre il 30 per cento del patrimonio del fondo, devono assicurare che i rischi di liquidità siano rilevati adeguatamente e possano essere monitorati. A tal fine occorre svolgere «stress test» periodici, che tengano conto di condizioni di liquidità normali, ma anche straordinarie. I controlli effettuati devono essere documentati;
- e.
- devono tenere conto dei rischi connessi all’amministrazione delle garanzie nell’ambito della gestione del rischio;
- f.
- devono essere in grado di attribuire eventuali pretese rimaste scoperte dopo la realizzazione delle garanzie al fondo in valori mobiliari i cui valori patrimoniali erano oggetto delle operazioni sottostanti.
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