Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitaledel 27 agosto 2014 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 89 Società di investimento a capitale fisso (SICAF)
(art. 117 LICol) 1Nel quadro della chiusura singola (art. 109 cpv. 1) la valutazione ha luogo secondo le disposizioni della contabilità commerciale e della presentazione dei conti. Inoltre il valore venale degli investimenti deve essere indicato a titolo informativo. 2Nel quadro della chiusura consolidata (art. 109 cpv. 2) la valutazione deve essere fatta conformemente a standard riconosciuti ai sensi dell’ordinanza del 21 novembre 20121 sulle norme contabili riconosciute (ONCR). |