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Art. 91 Strumenti finanziari derivati
(art. 61 LICol) Per garantirsi dai rischi di interesse, valuta, credito e mercato sono ammessi strumenti finanziari derivati. In questo caso si applicano per analogia le disposizioni relative ai fondi in valori mobiliari (art. 72). 1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607). |