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Art. 78 Ripartizione del rischio nel caso di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario
(art. 57 LICol) 1 La direzione del fondo e la SICAV possono investire al massimo il 10 per cento del patrimonio del fondo, compresi gli strumenti finanziari derivati, in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario del medesimo emittente. 2 Il valore complessivo dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario degli emittenti presso i quali è investito oltre il 5 per cento del patrimonio del fondo non deve superare il 40 per cento del patrimonio del fondo. Questa limitazione non si applica agli averi a vista e a termine ai sensi dell’articolo 79 e alle operazioni con derivati OTC ai sensi dell’articolo 80 la cui controparte è una banca ai sensi dell’articolo 70 capoverso 1 lettera e. |