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Art. 81 Limitazioni complessive
(art. 57 LICol) 1 Gli investimenti, gli averi e i crediti ai sensi degli articoli 78–80 presso il medesimo emittente non possono superare complessivamente il 20 per cento del patrimonio del fondo. 2 Investimenti e strumenti del mercato monetario di cui all’articolo 78 del medesimo gruppo imprenditoriale non possono superare complessivamente il 20 per cento del patrimonio del fondo. 3 Le limitazioni di cui agli articoli 78–80 e 83 capoverso 1 non possono essere cumulate. 4 Nel caso degli umbrella fund queste limitazioni si applicano singolarmente a ogni comparto. 5 Le società, che costituiscono un gruppo in virtù delle prescrizioni internazionali in materia di rendiconto, sono considerate come un unico emittente. |