Ordinanza
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Art. 7 Classificazione delle attività
1 Per determinare il rischio rappresentato da un’attività con organismi prevista in un sistema chiuso vanno stimate l’entità e la probabilità di effetti dannosi per l’uomo, gli animali e l’ambiente, nonché la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile. Occorre tenere conto della classificazione degli organismi in questione, del genere di attività prevista e delle condizioni ambientali in base ai criteri di cui all’allegato 2.2 numero 1. 2 Per valutare il rischio determinato, l’attività prevista va attribuita a una delle seguenti classi in base ai criteri di cui all’allegato 2.2 numero 2:
4 Per le attività nell’ambito delle quali i lavoratori possono essere esposti a microrganismi è possibile combinare la determinazione e la valutazione del rischio secondo la presente ordinanza con la valutazione del rischio secondo gli articoli 5–7 dell’ordinanza del 25 agosto 199923 sulla protezione dei lavoratori dal pericolo derivante da microrganismi. 23 RS 832.321 |