Ordinanza del DFI
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Art. 23 Indicazioni supplementari
1 Oltre alle indicazioni fornite sull’etichetta secondo l’articolo 22 capoverso 1, la dichiarazione del valore nutritivo può includere le seguenti sostanze nutritive:
2 Se è menzionato il contenuto particolare di sostanze di cui al capoverso 1 lettere a–f, il loro tenore deve essere riportato nella dichiarazione del valore nutritivo di cui all’articolo 22 capoverso 1. 3 Se la caratterizzazione di una derrata alimentare preimballata contiene la dichiarazione del valore nutritivo di cui all’articolo 22 capoverso 1, possono essere ripetute le seguenti indicazioni:
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