Ordinanza del DFI
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Art. 25 Presentazione della dichiarazione del valore nutritivo
1 Le indicazioni della dichiarazione del valore nutritivo devono:
2 In via supplementare il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive possono essere presentati in un altro formato o mediante forme o simboli grafici oltre a parole o numeri. 3 Per le indicazioni di cui all’articolo 23 capoverso 3 vale quanto segue:
4 Nel caso di derrate alimentari immesse sfuse sul mercato e bevande con un tenore alcolico superiore all’1,2 per cento in volume, le indicazioni possono essere presentate in un formato diverso da quello stabilito nel capoverso 1 lettera c. |