Ordinanza
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Art. 37 Navigazione marittima: provvedimenti coercitivi
I provvedimenti coercitivi previsti dalla presente ordinanza (art. 31–36) si applicano alla navigazione marittima soltanto se esiste una corrispondente base legale nella legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera. |