Ordinanza
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Art. 51 Consultazione degli atti
1 Possono chiedere la consultazione degli atti:
2 La consultazione degli atti può essere limitata, negata o rinviata fintantoché lo esige l’interesse dell’inchiesta secondo la presente ordinanza o quello di un’altra inchiesta in corso. 3 Una volta conclusa l’inchiesta, l’ufficio d’inchiesta mette gli atti a disposizione delle autorità inquirenti, giudiziarie e amministrative competenti che ne fanno domanda per le loro procedure. |