Ordinanza
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Art. 10 Domanda
1 La comunità avente diritto deve presentare la domanda per il versamento delle indennità di compensazione all’Ufficio federale dell’energia11 (Ufficio).12 2 Se il richiedente non è un Cantone, la domanda deve essere presentata al Cantone, il quale la trasmette all’Ufficio con un parere. 3 La domanda deve contenere in particolare:
4 L’Ufficio può richiedere che queste informazioni e documentazioni siano completate, se ciò dovesse risultare necessario per l’esame delle condizioni di diritto all’indennità. 11 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1). 12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 2000 (RU 2000 1753). |