Ordinanza
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Art. 4 Possibilità d’utilizzazione delle forze idriche
1 La comunità avente diritto deve dimostrare in modo attendibile che l’utilizzazione delle forze idriche sarebbe possibile sotto il profilo tecnico, economico e giuridico. 2 I deflussi residuali sono determinati conformemente all’articolo 31 capoverso 1 della legge federale del 24 gennaio 19913 sulla protezione delle acque. 3 La possibilità d’utilizzazione è valutata sulla base della situazione al momento della presentazione della domanda. 4 La protezione di biotopi e paesaggi d’importanza nazionale conformemente alla LPN4 non esclude indennità di compensazione, qualora non abbia avuto efficacia giuridica più di cinque anni prima della presentazione della domanda. |
