Ordinanza
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Art. 9 Determinazione delle indennità di compensazione
1 L’ammontare delle indennità di compensazione è fissato definitivamente sulla base della situazione al momento della presentazione della domanda. 2 Le indennità di compensazione sono adeguate solo in caso di modificazione dell’aliquota massima prevista dal diritto federale per il canone annuo. È fatto salvo l’articolo 18. |