Ordinanza del DFF
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Art. 15 Tassazione ordinaria ulteriore d’ufficio
1 Le competenti autorità fiscali cantonali possono procedere d’ufficio a una tassazione ordinaria ulteriore se dagli atti emerge il fondato sospetto che si è in presenza di una situazione estrema a favore o a sfavore del contribuente. 2 Per l’avvio di una procedura di tassazione ordinaria ulteriore d’ufficio si applica l’articolo 120 LIFD sulla prescrizione del diritto di tassare. |