Ordinanza
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Art. 26 Attestato di sicurezza
1 Il richiedente è tenuto a dimostrare che l’impianto a fune soddisfa i requisiti essenziali e le altre disposizioni. 2 A tal fine:
67 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167). |