Ordinanza
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Art. 3 Definizioni 11
1 Sono piccoli impianti a fune gli impianti a fune autorizzati a trasportare otto persone al massimo per direzione di marcia. 2 Èprofessionale il trasporto di viaggiatori effettuato a scopi di lucro. 3 Sono componenti rilevanti per la sicurezza tutti i componenti dell’impianto il cui guasto o mancato funzionamento minaccia la sicurezza e la salute delle persone. 4 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 3 punti 1–10, 12, 13, 16–18 e 22–27 del regolamento (UE) 2016/42412 (regolamento UE sugli impianti a fune).13 5 L’immissione sul mercato è la prima messa a disposizione di un sottosistema o di un componente di sicurezza sul mercato svizzero.14 6 Il mandatario è una persona stabilita in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante il mandato scritto di svolgere per suo conto determinati compiti.15 7 L’importatore è una persona stabilita in Svizzera che immette sul mercato svizzero un sottosistema o un componente di sicurezza proveniente dall’estero.16 8 Le definizioni di cui all’articolo 3 punti 19‒21 del regolamento UE sugli impianti a fune sono da intendersi ai sensi della legislazione svizzera in materia di sicurezza dei prodotti e accreditamento.17 9 Sono attività rilevanti per la sicurezza:
10 L’impresa di trasporto a fune è il titolare dell’autorizzazione di esercizio.19 11 Dispone di esperienza d’esercizio nel settore degli impianti a fune chi è addetto all’esercizio e alla manutenzione di tali tipi d’impianto.20 11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167). 12 Regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE, versione della GU L 81 del 31.3.2016, pag. 1. 13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5831). 14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5831). 15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5831). 16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5831). 17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5831). 18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5831). 19 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5831). 20 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5831). |