Ordinanza del DFI
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Art. 8 Bollatura della carne
1 L’idoneità al consumo è dichiarata:
2 Il bollo di idoneità al consumo può essere apposto anche prima che i risultati degli esami siano disponibili, se il veterinario ufficiale ha la garanzia che la carne dell’animale interessato sarà commercializzata soltanto in caso di risultati soddisfacenti. 3 Il bollo di idoneità al consumo può essere impresso con l’inchiostro o a fuoco. Forma e testo sono stabiliti nell’allegato 9. 4 Per il bollo di idoneità al consumo e per tutte le bollature non ufficiali sono utilizzabili solo coloranti indelebili e ben visibili, ammessi dall’ordinanza del 23 novembre 200516 sugli additivi. 15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 29 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5173). 16[RU 2005 6191. RU 2007 2977art. 7]. Vedi ora l’O del 22 giu. 2007 (RS 817.022.31). |