|
Art. 41 Eccezioni all’obbligo di pagamento dell’interesse di mora
(art. 20 cpv. 3 LImT) 1 Il Dipartimento federale delle finanze fissa l’importo fino al quale non è riscosso alcun interesse di mora. 2 Su richiesta, l’Amministrazione delle dogane può rinunciare alla riscossione dell’interesse di mora se per il fabbricante il pagamento è insostenibile. |