1Le categorie di derivati che sono compensate per il tramite di una controparte centrale sono riportate nell’allegato 1.
2Per decidere se una categoria di derivati viene riportata nell’allegato 1, si considera se:
- a.
- le condizioni contrattuali includono una documentazione giuridica consueta per il settore che stabilisce specifiche contrattuali di uso comune tra le parti;
- b.
- i processi operativi subiscono un trattamento automatizzato nella fase post-negoziazione e sono esposti agli eventi del ciclo di vita secondo modalità comuni e in base a un calendario ampiamente concordato dalle parti;
- c.
- i margini o i requisiti finanziari della controparte centrale sono proporzionati al rischio che l’obbligo di compensazione intende attenuare;
- d.
- le dimensioni e la profondità del mercato per il prodotto in questione sono stabili nel tempo;
- e.
- in caso di inadempienza di un partecipante di una controparte centrale, la dispersione sul mercato si mantiene sufficiente;
- f.
- il numero e il valore delle transazioni già concluse sono sufficientemente elevati;
- g.
- le informazioni necessarie per la determinazione del prezzo sono accessibili alle consuete condizioni di negoziazione;
- h.
- sussiste un elevato rischio sistemico che le controparti, in caso di forti interdipendenze reciproche, non siano in grado di far fronte ai propri obblighi di pagamento e di consegna stabiliti contrattualmente.