Art. 10 Principi
(art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi) 1 Sono soggetti all’obbligo di comunicazione gli aventi economicamente diritto a titoli di partecipazione secondo l’articolo 120 capoverso 1 LInFi. È considerata avente economicamente diritto la persona che controlla i diritti di voto legati a una partecipazione e sopporta il rischio derivante da quest’ultima. 2 Se i diritti di voto non sono esercitati direttamente o indirettamente dall’avente economicamente diritto, secondo l’articolo 120 capoverso 3 LInFi sottostà inoltre all’obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto. Se la persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto è direttamente o indirettamente controllata, l’obbligo di comunicazione è altresì considerato adempiuto se la persona che esercita il controllo effettua la dichiarazione su base consolidata. In questo caso la persona che esercita il controllo sottostà all’obbligo di comunicazione.19 3 Non sussiste alcun obbligo di comunicazione se:
19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della FINMA del 26 gen. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 547). BGE
148 II 444 (2C_546/2020) from 18. August 2022
Regeste: Art. 120 Abs. 1 und 3, Art. 123 Abs. 1 lit. a FinfraG und Art. 10 und 18 FinfraV-FINMA (in der bis am 31. Dezember 2020 in Kraft stehenden Fassung); Meldepflicht für Beteiligungen; Kollektive Kapitalanlagen. Art. 120 Abs. 1 FinfraG ist nicht auf den alleinigen wirtschaftlichen Berechtigten beschränkt, wie er in Art. 10 Abs. 1 FinfraV-FINMA definiert ist (E. 5). Bei kollektiven Kapitalanlagen kann sich die Meldepflicht demnach aus Art. 120 Abs. 1 FinfraG ergeben, wie dies Art. 18 FinfraV-FINMA vorsieht. Die FINMA hat beim Erlass dieser Vorschrift den Rahmen der ihr durch Art. 123 Abs. 1 lit. a FinfraG delegierten Kompetenz nicht überschritten (E. 6). |