Art. 37 Ristabilimento dell’obbligo di presentare un’offerta
(art. 135 cpv. 4 LInFi) Se una persona ha acquisito prima del 1° gennaio 1998 una partecipazione pari ad almeno il 50 per cento dei diritti di voto di una società e riduce tale partecipazione a meno del 50 per cento, dovrà presentare un’offerta secondo l’articolo 135 LInFi qualora in seguito superi nuovamente il valore soglia del 50 per cento. |