Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 25 novembre 2015 (Stato 1° gennaio 2019) |
Art. 109 Operazioni non considerate
(art. 112 LInFi) 1Le controparti che in virtù degli articoli 98 capoverso 2 o 99 capoverso 2 LInFi sono assoggettate all'obbligo di negoziazione su una piattaforma non sono tenute a negoziare le operazioni concluse prima che insorgesse tale obbligo presso sedi di negoziazione autorizzate o riconosciute o attraverso gestori di un sistema organizzato di negoziazione. 2Le operazioni in derivati con controparti secondo l'articolo 94 capoverso 1 LInFi non sono soggette all'obbligo di negoziazione su una piattaforma. |