Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 25 novembre 2015 (Stato 1° gennaio 2019) |
Art. 114 Verifica e avviso
(art. 116 e 117 LInFi) 1L'ufficio di revisione verifica se le controparti non finanziarie hanno adottato misure per rispettare in particolare gli obblighi relativi al commercio di derivati menzionati all'articolo 113 capoverso 1 lettere a-e. 2In occasione della verifica, tiene conto dei principi dell'importanza e della verifica basata sul rischio. 3L'ufficio di revisione di cui all'articolo 727 del Codice delle obbligazioni1 presenta al consiglio d'amministrazione il risultato della verifica in una relazione completa secondo l'articolo 728b capoverso 1 CO. 4L'ufficio di revisione di cui all'articolo 727a CO informa del risultato della verifica l'organo responsabile dell'impresa sottoposta a verifica. 5Se l'ufficio di revisione riscontra infrazioni alle disposizioni in materia di commercio di derivati, le registra nel rendiconto secondo i capoversi 3 e 4. Esso fissa un termine per l'eliminazione delle infrazioni comunicate. 6Se durante il periodo di verifica la società sottoposta a verifica non ha effettuato operazioni in derivati e al termine di tale periodo non sono in corso operazioni in derivati, il rendiconto secondo i capoversi 3 e 4 può essere tralasciato. 7Se la società non elimina entro il termine stabilito secondo il capoverso 5 le infrazioni che le sono state comunicate o se queste si ripetono, l'ufficio di revisione segnala le infrazioni al DFF. |