Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 25 novembre 2015 (Stato 1° gennaio 2019) |
Art. 117 Emolumenti per la verifica dell'offerta
(art. 126 cpv. 5 LInFi) 1Per la verifica dell'offerta al momento della sua sottomissione la Commissione delle offerte pubbliche di acquisto preleva emolumenti da ogni offerente. 2L'emolumento è calcolato proporzionalmente al valore della transazione:
3L'emolumento ammonta al minimo a 50 000 franchi e al massimo a 250 000 franchi. In casi particolari, a seconda dell'entità e della complessità della transazione, l'emolumento può essere ridotto o aumentato del 50 per cento al massimo. 4Se vengono offerti valori mobiliari in permuta che sono quotati in una borsa, l'importo complessivo dell'offerta è determinato sulla base del corso medio ponderato in funzione del volume delle chiusure borsistiche degli ultimi 60 giorni che precedono la sottomissione dell'offerta o l'annuncio preliminare alla Commissione delle offerte pubbliche di acquisto. Per valori mobiliari illiquidi o non quotati, l'emolumento è determinato sulla base della valutazione effettuata dal controllore. 5In casi particolari, segnatamente quando la società bersaglio o un azionista qualificato causa alla Commissione delle offerte pubbliche di acquisto oneri supplementari, quest'ultima può obbligare anche la società bersaglio e l'azionista qualificato a versare un emolumento. Tale emolumento ammonta almeno a 20 000 franchi ma non può superare l'importo pagato dall'offerente. |