Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 25 novembre 2015 (Stato 1° gennaio 2019) |
Art. 15 Sistemi informatici
(art. 14 LInFi) 1I sistemi informatici devono essere concepiti in modo che:
2L'infrastruttura del mercato finanziario adotta misure idonee affinché i dati rilevanti per l'attività possano essere ripristinati in caso di perdita. |