Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 25 novembre 2015 (Stato 1° gennaio 2019) |
Art. 36 Obbligo di registrazione dei partecipanti
(art. 38 LInFi) 1I partecipanti ammessi a una sede di negoziazione registrano tutti gli ordini ricevuti e tutte le operazioni in valori mobiliari da loro effettuate. 2L'obbligo di registrazione si applica anche agli ordini e alle operazioni in derivati relativi a valori mobiliari ammessi al commercio in una sede di negoziazione. 3L'obbligo di registrazione si applica sia alle operazioni effettuate per proprio conto sia a quelle effettuate per conto di clienti. 4La FINMA determina quali informazioni sono necessarie e in quale forma esse debbano essere registrate. |