Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 25 novembre 2015 (Stato 1° gennaio 2019) |
Art. 5 Mutamento dei fatti
(art. 7 LInFi) 1L'infrastruttura del mercato finanziario comunica alla FINMA in particolare:
2Essa può notificare al registro di commercio le modificazioni degli statuti ai fini dell'iscrizione e mettere in vigore le modificazioni dei regolamenti soltanto se la FINMA le ha approvate. |