Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 25 novembre 2015 (Stato 1° gennaio 2019) |
Art. 61 Pubblicazione dei dati
(art. 76 LInFi) 1Il repertorio di dati sulle negoziazioni pubblica almeno settimanalmente le posizioni aperte, il volume delle transazioni e i valori per le seguenti categorie di derivati:
2I dati devono essere facilmente accessibili al pubblico. 3I dati pubblicati non devono permettere di trarre conclusioni sulle parti contrattuali. |