Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 25 novembre 2015 (Stato 1° gennaio 2019) |
Art. 72 Restituzione volontaria dell'autorizzazione
(art. 86 LInFi) 1Le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica predispongono un piano che indichi come concludere in modo ordinato i processi operativi di rilevanza sistemica in caso di cessazione volontaria dell'attività. Il piano tiene conto del tempo necessario affinché i partecipanti possano connettersi a un'infrastruttura alternativa. Deve essere approvato dall'organo di alta direzione, vigilanza e controllo. 2Il capoverso 1 si applica anche se la conclusione di un processo operativo di rilevanza sistemica non comporta la restituzione dell'autorizzazione. |