Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 25 novembre 2015 (Stato 1° gennaio 2019) |
Art. 95 Conferma delle condizioni contrattuali
(art. 108 lett. a LInFi) 1Le condizioni contrattuali devono essere confermate reciprocamente al più tardi il secondo giorno operativo successivo alla conclusione dell'operazione in derivati OTC. 2Le operazioni in derivati OTC concluse dopo le ore 16 devono essere confermate al più tardi il terzo giorno operativo successivo alla conclusione dell'operazione. 3Per le transazioni complesse e le piccole controparti i termini si allungano di un giorno operativo. 4Le controparti possono concordare che un'operazione in derivati OTC è considerata confermata anche quando una di esse non faccia opposizione contro la conferma dell'altra. |