Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 25 novembre 2015 (Stato 1° ottobre 2020) |
Art. 100a Deroghe all’obbligo di scambiare garanzie
(art. 110 LInFi) 1È possibile rinunciare a uno scambio di margini iniziali e di variazione se:
2È possibile rinunciare a uno scambio di margini iniziali se questi devono essere versati per la componente valutaria dei derivati su valute per i quali, a una data prestabilita e secondo un metodo predefinito, il valore nominale e gli interessi in una valuta sono scambiati contro il valore nominale e gli interessi in un’altra valuta. 3Se una delle controparti di un’operazione in derivati è un emittente di un titolo di credito coperto o un soggetto giuridico di un aggregato di copertura per i titoli di credito coperti, alle condizioni di cui all’articolo 86 capoverso 3 tale controparte può convenire con la sua controparte:
1 Introdotto dal n. I dell’O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715). |