Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 25 novembre 2015 (Stato 1° ottobre 2020) |
Art. 100b Riduzione dei margini iniziali
(art. 110 LInFi) 1Le controparti possono ridurre i margini iniziali di 50 milioni di franchi al massimo. 2L’entità dei margini iniziali di una controparte appartenente a un gruppo finanziario o assicurativo oppure a un gruppo è determinata tenendo conto di tutte le società del gruppo. 3Nelle operazioni infragruppo il margine iniziale può essere ridotto di 10 milioni di franchi al massimo. 1 Introdotto dal n. I dell’O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715). |