Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 25 novembre 2015 (Stato 1° ottobre 2020) |
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Art. 121 Procedura in caso di annullamento dei titoli di partecipazione restanti
(art. 137 LInFi) 1Se l’offerente intenta un’azione contro la società in vista dell’annullamento dei titoli restanti, il tribunale ne informa il pubblico e comunica agli altri azionisti che possono partecipare alla procedura. A tale scopo fissa un termine minimo di tre mesi a contare dal giorno della prima pubblicazione. 2La pubblicazione prevista viene effettuata tre volte nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Il tribunale può prescrivere in via eccezionale altre forme adeguate di pubblicazione. 3Se partecipano alla procedura, gli altri azionisti sono liberi di agire indipendentemente dalla società convenuta. 4L’annullamento è pubblicato immediatamente nel Foglio ufficiale svizzero di commercio o altrove, su apprezzamento del tribunale. |
