Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 25 novembre 2015 (Stato 1° ottobre 2020) |
Art. 29 Deroghe alla trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione
(art. 29 cpv. 3 lett. b LInFi) 1Non sono soggette alle disposizioni sulla trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione le operazioni in valori mobiliari che sono effettuate nell’ambito di compiti pubblici e non a scopo di investimento da:
2Possono derogare alle disposizioni sulla trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione le operazioni in valori mobiliari effettuate dagli organismi elencati di seguito, a condizione che le operazioni avvengano nell’ambito di compiti pubblici e non a scopo di investimento, che sia concessa la reciprocità e che una deroga non sia contraria allo scopo della legge:
3Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) pubblica un elenco degli organismi a cui si applica il capoverso 2. 4La sede di negoziazione deve essere informata se le operazioni sono effettuate nell’ambito di compiti pubblici e non a scopo di investimento. |