Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 25 novembre 2015 (Stato 1° ottobre 2020) |
Art. 78 Succursali
(art. 93 cpv. 5 LInFi) Se constata che una succursale svizzera di una controparte estera sottostà a una regolamentazione che in punti essenziali non corrisponde ai requisiti di legge, la FINMA può assoggettare la succursale, per le operazioni in derivati effettuate da quest’ultima, agli articoli 93–117 LInFi relativi al commercio di derivati. |