Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 25 novembre 2015 (Stato 1° ottobre 2020) |
Art. 80 Derivati esclusi
(art. 94 cpv. 4 LInFi) Oltre ai derivati di cui all’articolo 94 capoverso 3 LInFi, sono esclusi dall’applicazione degli articoli 93–117 LInFI relativi al commercio di derivati:
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