Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 25 novembre 2015 (Stato 1° ottobre 2020) |
Art. 94 Obblighi
(art. 107–111 LInFi) 1Gli obblighi di riduzione dei rischi si applicano soltanto alle operazioni in derivati tra imprese. 2Se stabilisce che un’operazione in derivati non deve più essere assoggettata all’obbligo di compensazione, la FINMA lo comunica tempestivamente alle controparti e accorda loro un termine appropriato per gli adeguamenti necessari. |