Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 25 novembre 2015 (Stato 1° ottobre 2020) |
Art. 96 Riconciliazione del portafoglio
(art. 108 lett. b LInFi) 1Le modalità di riconciliazione del portafoglio devono essere concordate prima della conclusione di un’operazione in derivati OTC. 2La riconciliazione del portafoglio comprende le condizioni essenziali delle operazioni in derivati OTC concluse e la loro valutazione. 3Essa può essere effettuata da un terzo a cui le controparti hanno fatto ricorso. 4La riconciliazione del portafoglio deve essere effettuata:
5I derivati che secondo l’articolo 101 capoverso 3 lettera b LInFi non sono soggetti all’obbligo di compensazione non vengono inclusi nella determinazione delle operazioni in corso secondo il capoverso 4. |