Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 25 novembre 2015 (Stato 1° ottobre 2020) |
Art. 98 Compressione del portafoglio
(art. 108 lett. d LInFi) 1È possibile rinunciare a una compressione del portafoglio nella misura in cui non comporti alcuna riduzione significativa del rischio di controparte e la controparte obbligata sia in grado di documentarlo almeno ogni sei mesi. 2La compressione del portafoglio non comporta alcuna riduzione significativa del rischio di controparte in particolare se:
3È inoltre possibile rinunciare a una compressione del portafoglio anche se il relativo onere risultasse sproporzionato rispetto alla prevista riduzione del rischio di controparte. |