Art. 12 Servizi essenziali
(art. 11 cpv. 1 LInFi) 1 Si considerano essenziali i servizi necessari al mantenimento di processi operativi rilevanti, in particolare nell’ambito della gestione della liquidità, della tesoreria, della gestione dei rischi, dell’amministrazione dei dati di base e della contabilità, del personale, delle tecnologie dell’informazione, del diritto e della «compliance». 2 Sono considerati servizi essenziali segnatamente anche: - a.
- nel caso delle sedi di negoziazione:
- 1.
- tutte le attività volte a garantire un commercio equo, efficiente e ordinato,
- 2.
- la gestione di sistemi di «matching» e di distribuzione di dati di mercato;
- b.
- nel caso delle controparti centrali:
- 1.
- la conclusione secondo il Codice delle obbligazioni di operazioni in valori mobiliari o di altri contratti relativi a strumenti finanziari tra due partecipanti o tra un partecipante e un’altra controparte centrale,
- 2.
- la messa a disposizione di meccanismi per la pianificazione e la copertura delle inadempienze di partecipanti o di controparti centrali legate da un accordo di interoperabilità, per la segregazione delle posizioni dei partecipanti indiretti e dei clienti dei partecipanti e per il trasferimento di posizioni ad altri partecipanti;
- c.
- nel caso dei depositari centrali:
- 1.
- l’esercizio di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli,
- 2.
- la prima registrazione di valori mobiliari su un conto titoli,
- 3.
- la riconciliazione dei portafogli;
- d.
- nel caso dei repertori di dati sulle negoziazioni:
- 1.
- la raccolta, la gestione e la conservazione dei dati comunicati,
- 2.
- la pubblicazione dei dati comunicati,
- 3.
- la garanzia dell’accesso ai dati comunicati;
- e.
- nel caso dei sistemi di pagamento:
- 1.
- la ricezione e l’esecuzione di ordini di pagamento dei partecipanti,
- 2.
- la tenuta di conti di compensazione.
- f.3
- nel caso dei sistemi di negoziazione per valori mobiliari da tecnologia di registro distribuito (sistemi di negoziazione TRD) che non forniscono servizi secondo l’articolo 73a capoverso 1 lettera b o c LInFi:
- 1.
- tutte le attività volte a garantire un commercio equo, efficiente e ordinato,
- 2.
- la gestione di sistemi di «matching» e di distribuzione di dati di mercato;
- g.4
- nel caso di sistemi di negoziazione TRD che forniscono servizi secondo l’articolo 73a capoverso 1 lettera b o c LInFi:
- 1.
- i servizi di cui alla lettera f,
- 2.
- la custodia accentrata di valori mobiliari TRD o la compensazione e il regolamento di operazioni su valori mobiliari TRD,
- 3.
- la prima registrazione di valori mobiliari TRD su un conto titoli,
- 4.
- la riconciliazione dei portafogli.
3 Introdotta dal n. I 10 dell’O del 18 giu. 2021 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400). 4 Introdotta dal n. I 10 dell’O del 18 giu. 2021 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400).
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