(art. 142 cpv. 2 e art. 143 cpv. 2 LInFi)
1 Fatto salvo l’articolo 124, il riacquisto di titoli di partecipazione propri al prezzo di mercato nell’ambito di un’offerta pubblica di riacquisto (programma di riacquisto) che rientra nel campo d’applicazione degli articoli 142 capoverso 1 lettera a e 143 capoverso 1 LInFi è ammesso se:
- a.
- il programma di riacquisto dura al massimo tre anni;
- b.
- il volume complessivo dei riacquisti non supera il 10 per cento del capitale e dei diritti di voto e il 20 per cento della quota liberamente negoziabile dei titoli di partecipazione;
- c.
- il volume dei riacquisti non supera al giorno il 25 per cento del volume giornaliero medio trattato sulla linea ordinaria di negoziazione nei trenta giorni precedenti la pubblicazione del programma di riacquisto;
- d.
- il prezzo di acquisto non supera:
- 1.
- l’ultimo prezzo di chiusura realizzato indipendentemente sulla linea ordinaria di negoziazione, o
- 2.
- il miglior prezzo corrente offerto indipendentemente sulla linea ordinaria di negoziazione, purché quest’ultimo sia inferiore al prezzo di cui al numero 1;
- e.
- durante le interruzioni della negoziazione e all’asta di apertura e di chiusura non vengono fissati corsi;
- f.
- le vendite di titoli di partecipazione propri durante il programma di riacquisto sono effettuate esclusivamente per adempiere i programmi di partecipazione dei collaboratori oppure soddisfano le seguenti condizioni:
- 1.
- sono annunciate alla borsa il giorno di borsa successivo alla loro esecuzione,
- 2.
- sono pubblicate dall’emittente al più tardi il quinto giorno di borsa successivo alla loro esecuzione, e
- 3.
- non superano al giorno il 5 per cento del volume giornaliero medio trattato sulla linea ordinaria di negoziazione nei trenta giorni precedenti la pubblicazione del programma di riacquisto;
- g.
- il contenuto essenziale del programma di riacquisto è pubblicato mediante un’inserzione di riacquisto prima dell’inizio del programma e rimane accessibile al pubblico per tutta la durata del programma; e
- h.
- i singoli riacquisti sono annunciati alla borsa quale parte del programma di riacquisto e pubblicati dall’emittente al più tardi il quinto giorno di borsa successivo al riacquisto.
2 Fatto salvo l’articolo 124, il riacquisto di titoli di partecipazione propri, al prezzo fisso o mediante emissione di opzioni put, nell’ambito di un programma di riacquisto che rientra nel campo d’applicazione degli articoli 142 capoverso 1 lettera a e 143 capoverso 1 LInFi è ammesso se:
- a.
- il programma di riacquisto dura almeno dieci giorni di borsa;
- b.
- il volume complessivo dei riacquisti non supera il 10 per cento del capitale e dei diritti di voto e il 20 per cento della quota liberamente negoziabile dei titoli di partecipazione;
- c.
- il contenuto essenziale del programma di riacquisto è pubblicato mediante un’inserzione di riacquisto prima dell’inizio del programma e rimane accessibile al pubblico per tutta la durata del programma; e
- d.
- i singoli riacquisti sono pubblicati dall’emittente al più tardi il giorno di borsa successivo al termine del programma di riacquisto.
3 La Commissione delle offerte pubbliche di acquisto può, in singoli casi, autorizzare riacquisti di un volume superiore a quello previsto dai capoversi 1 lettere b e c e 2 lettera b, se ciò è conciliabile con gli interessi degli investitori.
4 Si presume che gli articoli 142 capoverso 1 lettera a e 143 capoverso 1 LInFi non siano violati se il prezzo di acquisto pagato su una linea separata di negoziazione supera al massimo del 2 per cento:
- a.
- l’ultimo prezzo di chiusura realizzato sulla linea ordinaria di negoziazione; o
- b.
- il miglior prezzo corrente offerto sulla linea ordinaria di negoziazione, per quanto quest’ultimo sia inferiore al prezzo di cui alla lettera a.